
In linea generale ciascun condòmino è libero di scegliere le tende da sole che preferisce per il proprio balcone. Di fatto si tratta di uno spazio di proprietà esclusiva il cui utilizzo non può essere messo in discussione dal condominio. L’unico limite è non violare l’estetica del palazzo, bisogna rispettarla anche nel caso in cui l’edificio non abbia un particolare pregio urbanistico. L’estetica del palazzo non può costituire un ostacolo, specialmente se già tutti i condòmini hanno delle tende differenti: in questo caso non si potrà attaccare il condòmino che abbia scelto delle tende da sole particolari salvo casi eccezionali (si pensi all’eccentrico che, sulla tenda, abbia fatto stampare il grosso teschio come simbolo dei pirati).
Sono due i casi in cui il diritto di scegliere autonomamente le tende da sole può essere limitato:
- In presenza di un regolamento di condominio di tipo contrattuale: si tratta di quello redatto dal costruttore dell’immobile e fatto approvare dai singoli acquirenti all’atto del rogito. In questo modo viene raggiunta l’unanimità;
- Da un accordo sottoscritto da tutti i condomini. L’accordo può vietare per esempio di abbellire il terrazzo con tende o imporre una particolare tipologia.
Non è sufficiente una votazione unanime dell’assemblea, poichè per limitare il diritto d’uso delle proprietà esclusive dei condomini è necessaria un’autolimitazione degli stessi e, quindi, il consenso di tutti, anche di quelli non presenti in assemblea.
Le restrizioni all’utilizzo delle tende da sole deve essere firmato da tutti i condomini perché i divieti costituiscono delle servitù sugli immobili. L’atto inoltre deve essere annotato nei registri immobiliari pubblici affinché sia valido anche per i successivi acquirenti.