Compenso dell’amministratore di condominio: chi decide quanto pagarlo?

Compenso dell’amministratore di condominio, chi decide a quanto ammonta? Nel bilancio il compenso è composto da due voci: compenso ordinario per l’amministrazione e compenso straordinario per l’assistenza ai lavori di ristrutturazione. Chi decide quanto pagarlo? Ci sono diversi casi che verranno analizzati nel dettaglio.

Compenso dell’amministratore quando non è stato predeterminato

L’amministratore, all’atto della sua candidatura alla carica, è tenuto a fornire un preventivo scritto. In mancanza di questo la sua nomina è revocabile. L’assemblea al momento di nominare un amministratore sceglie anche il suo preventivo, e dovrà attenersi a quello, poiché con la sua nomina ha anche accettato il preventivo.

Infatti il codice civile è abbastanza chiaro: la norma stabilisce che all’accettazione della nomina e al suo rinnovo, l’amministratore è tenuto a specificare analiticamente, pena nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Inoltre comunica altre informazioni come i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione. In aggiunta comunica anche il locale dove si trovano i registri di condominio con i giorni e le ore in cui ogni interessato, su richiesta, può prenderne gratuitamente visione.

La nomina dell’amministratore, in assenza di valida accettazione da parte dell’assemblea sua e del suo compenso indicato tramite preventivo, è nulla.

All’amministratore, oltre il compenso per l’attività svolta, spetta il rimborso per le spese sostenute nell’arco della sua carica, come presentate in sede di approvazione assembleare del preventivo.

compenso dell'amministratore condominio

Il compenso straordinario dell’amministratore di condominio

L’amministratore è solito richiedere un compenso a parte espresso in ragione del 2-3% in occasione di lavori di manutenzione straordinaria. Tuttavia, anche il compenso straordinario deve essere previamente indicato nel preventivo; esclusivamente in questo caso egli ne ha diritto. Se invece il compenso straordinario non era richiesto all’interno del preventivo, la richiesta dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea che potrà anche rifiutare.

Rimborso spese all’amministratore di condominio

Secondo la Cassazione, l’amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale di approvare il bilancio consuntivo, e di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore. In assenza di una delibera dell’assemblea, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea.

Servizi di Italiana Condomini

I servizi di Italiana Condomini:

Dal desiderio dei clienti di avere un amministratore di condominio per una gestione amministrativa dinamica, moderna e trasparente, nasce Italiana Condomini.

Il team di professionisti e tecnici che fanno parte di Italiana Condomini, è in grado di garantire il massimo della performance e dunque anche uno standard qualitativo di vita maggiore per i condomini.

La gestione condominiale è intesa in una maniera del tutto innovativa: le attività e le responsabilità sono centralizzate e tutti i servizi necessari alla gestione virtuosa del fabbricato sono coordinati. Italiana Condomini svolge il compito di controllo dello stabile sia in sede d’ufficio, sia attraverso la presenza settimanale sul fabbricato di un Amministratore di condominio incaricato di farsi carico delle varie segnalazioni, di risolvere problemi, di dare informazioni ed di essere a disposizione dei condomini per ogni necessità.

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La nostra struttura garantisce continuità operativa e doppia reperibilità, da parte dell’Amministratore e  dal nostro Staff interno. I nostri amministratori sono costantemente formati e aggiornati, questo ci permette di offrire il servizio migliore.

L’amministrazione condominiale è il nostro servizio principale, ma oltre a questa ci occupiamo anche di Manutenzione e Property Management.

Per quanto riguarda la Manutenzione, proponiamo un manutentore per chi desidera investire sulla cura, la valorizzazione e il perfetto mantenimento del proprio fabbricato. Una persona dedicata che segnalerà, settimanalmente, all’amministratore di condominio, tutte le manutenzioni necessarie al ripristino delle aree comuni intervenendo direttamente, se del caso, sulle piccole problematiche tecniche dell’edificio.

L’attività di Property management è invece rivolta alla gestione contrattuale, amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare di terzi, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi stabiliti dalla Proprietà.

Perché scegliere noi?

Perché forniamo una persona di fiducia che dia risposta a tutte le tue esigenze condominiali, contraddistinta da professionalità ed esperienza con il supporto di un team specializzato in ogni campo della Gestione Condominiale a sua disposizione. Oltre all’Amministratore incaricato di seguire il tuo condominio, la nostra struttura è a tua disposizione e ti garantisce continuità operativa.

Infine Italiana Condomini mette a disposizione dei condòmini un’area riservata sul proprio sito in cui visualizzare dati, documenti e contabilità allo scopo di garantire la massima trasparenza verso i clienti. Siamo inoltre dotati di un Codice Etico integralmente visibile sul sito web e sottoscritto da ognuno dei nostri Amministratori, per far fronte agli impegni di correttezza e legalità.

Ancora dubbi su chi sarà il tuo prossimo amministratore di condominio?

Revisore condominiale: le sue responsabilità

La contabilità del condominio può essere verificata da un professionista del settore, il revisore condominiale, dal quale ci si aspetta che riporti le stesse conclusioni fatte dall’amministratore di condominio. Sfortunatamente però è un’aspettativa che raramente viene soddisfatta. La nuova riforma sui condomini ha attribuito infatti, all’assemblea dei condòmini la facoltà di nominare un “revisore condominiale” per verificare la contabilità anche per più annualità.

La nuova figura viene introdotta per disciplinare in maniera specifica la contabilità condominiale colmando una lacuna legislativa in materia. In questo modo i condòmini vengono tutelati in termini di correttezza dei bilanci e di trasparenza, oltre a creare un coinvolgimento maggiore nelle attività relative all’iter rendicontistico del condominio.

La nomina del revisore condominiale rimane una mera facoltà, non vi è nessun obbligo imposto dal legislatore. L’assemblea può esercitarla in maniera piuttosto discrezionale. Il legislatore nominando la figura di revisore non ha imposto alcuna condizione per l’esercizio di questa facoltà. L’eventuale nomina di un revisore non implica necessariamente il sospetto di qualche irregolarità contabile. La motivazione può essere di qualsiasi natura, per esempio potrebbe essere solamente una semplice verifica della gestione condominiale. L’ampiezza e l’oggetto della revisione dipendono però dalle motivazioni sulle quali essa viene richiesta.

il revisore condominiale

Con la legge n. 220/2012 il legislatore ha introdotto l’art. 1130 bis c.c. rubricato sotto il nome di “rendiconto condominiale” e indicando per la prima volta cosa deve contenere tale documento. Difatti il  primo comma così recita “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

L’introduzione di questo articolo quindi fissa i punti cardine della rendicontazione condominiale, senza comprimerla in vincoli schematici.

La complessità dell’incarico, allo stato attuale, non richiede obbligatoriamente un professionista del settore per la revisione contabile del condominio. Di fatto, attualmente chiunque può svolgere questo ruolo se soddisfa due requisiti: il compimento della maggiore età e della capacità giuridica.

L’introduzione della revisione condominiale ha fatto emergere un fenomeno inaspettato, ovvero a volte è lo stesso amministratore a richiedere ad esperti e revisori contabili condominiali di valutare la bontà del suo operato. In questa maniera l’amministratore si protegge da eventuali azioni di responsabilità da parte dei condòmini o semplicemente per avere un professionista che lo guidi rendendo più efficiente il lavoro.

La puzza di fritto da oggi è reato

Con la sent. n. 14467/017 la Cassazione ha stabilito che la puzza di fritto è reato di “molestie olfattive”

 

             Il condominio è da sempre un microcosmo in cui coesistono storie e abitudini familiari molto diverse tra loro e una convivenza (pacifica) tra condomini è una sfida da sempre difficile: chi sgrulla la tovaglia sui panni dell’inquilino del piano di sotto, lo studente che ascolta musica ad alto volume, i bambini che giocano nel cortile al primo pomeriggio o gli amanti della cucina “pesante” del primo piano.

 

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Ecco per questi ultimi da oggi scatta il divieto di “fritto selvaggio”, non è un nutrizionista o un dietologo a dirlo, bensì la Corte di Cassazione che, con la sent. 14467/017, ha stabilito che la puzza di fritto è reato.

La vicenda prende le mosse da una lite tra inquilini di un condominio a Monfalcone, provincia di Gorizia. In particolare i proprietari dell’appartamento al terzo piano lamentavano una costante immissione di odori sgradevoli e rumori molesti nella loro abitazione, da parte di una coppia che abitava al pianterreno dello stesso stabile, causata, a loro dire, da “una fissurazione verticale della canna fumaria”.

Dalla canna fumaria non provenivano solo i rumori della vita quotidiana della coppa, dalle chiacchiere in famiglia alle discussioni, ma soprattutto la puzza di fritto che aveva reso, di fatto, invivibile l’abitazione degli inquilini del terzo piano.

 

 

 

La coppia, quindi, è stata chiamata a difendersi dall’accusa di “getto pericoloso di cose”, di cui all’art. 674 c.p.. La loro difesa si fondava, oltre che sulla considerazione che tra di loro vi erano già rapporti ostili, che le immissioni di odori di cucina, vista la loro natura, non integrassero il reato a loro contestato.

Nonostante ciò la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei due primi gradi di giudizio ritenendoli, in via definitiva, colpevoli di “getto pericoloso di cose” rilevando che (il reato) “è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.” per il cui accertamento “non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia”.

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La Suprema Corte, dunque, ha stabilito che la puzza, di fritto nel nostro caso, è reato indipendentemente dal soggetto che le provoca, potendo essere emessa tanto da un industria che da un privato e specificando che, non esistendo una soglia oggettiva di misurazione della tollerabilità, bisogna fare riferimento al criterio della “normale tollerabilità”.

Attenzione, quindi, all’odore di fritto (e ai vostri vicini) da oggi rischiate l’arresto fino ad un mese e un’ammenda fino a 206 Euro oltre, ovviamente, alle spese processuali. Buon appetito!