
Nell’ area condominiale di proprietà esclusiva la realizzazione delle opere pone problemi sia per quanto concerne i rapporti con il condominio sia con la pubblica amministrazione.
La legge stabilisce che sulle parti di proprietà individuale, ovvero di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, quest’ultimo può eseguire opere con l’unico limite consistente nel divieto di eseguirle se rechino danni alle parti condominiali oppure se determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso bisogna informare preventivamente l’amministratore che riferisce all’assemblea.
Si noti che l’assemblea è chiamata dalla legge a valutare in maniera motivata se il progetto possa arrecare danno ai beni condominiali o provocare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro dell’edificio.
Più accurato sarà il progetto, meno eccezioni potranno essere sollevate in assemblea; l’assemblea potrà deliberare il nulla osta all’esecuzione delle opere del lettore oppure deliberare che le opere, così come presentate, siano vietate perché potenzialmente dannose per i beni condominiali. Per quanto riguarda il rapporto tra le opere che si intendono realizzare e la Pubblica amministrazione, ovvero il Comune, anche in tale contesto è necessario munirsi di un progetto redatto da un tecnico abilitato.
A seconda del tipo di opere che si intendono realizzare, sarà necessario un diverso tipo di autorizzazione da parte del Comune. A tal fine si indicano le norme che specificano (troverete sul nostro sito l’elenco dei titoli abilitativi) per ogni singolo tipo di intervento edilizio che si intende realizzare, quale tipo di autorizzazione sia necessario richiedere ed ottenere dal Comune.