Le spese di condominio arretrate, quando si acquista una casa, a volte creano delle difficoltà per i nuovi inquilini. A chi spetta il pagamento degli oneri arretrati? La legge applica una responsabilità solidale per due anni tra il venditore e il compratore. L’amministratore condominiale dunque può chiedere il pagamento delle spese arretrate sia al vecchio proprietario che al nuovo indifferentemente e a propria scelta.
I nuovi proprietari sono responsabili, congiuntamente al precedente titolare, esclusivamente per i contributi condominiali non ancora versati relativi all’anno in corso e a quello precedente. Nel caso di morosità anteriori, ne risponde sempre e solo il venditore mentre per quelle successive sempre e solo l’acquirente.
Secondo il codice civile le spese di condominio, relative all’anno in corso e a quello precedente, non ancora versate sono a carico sia del venditore che dell’acquirente. Il periodo annuale secondo la Cassazione fa riferimento all’inizio dell’esercizio della gestione condominiale, che può non coincidere con l’anno anno solare (ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nel caso di inadempimento e morosità per somme relative a tale periodo di tempo, l’eventuale decreto ingiuntivo viene chiesto nei confronti dell’acquirente, che potrà poi chiamare in causa il venditore.
Se si tratta di debiti anteriori rispetto all’anno in corso e all’anno precedente, risponde esclusivamente il vecchio proprietario di quel period. Nel caso in cui l’amministratore dovesse agire contro l’attuale condomino per recuperare le somme arretrate, questi può rivalersi contro il venditore e se il contratto di compravendita contiene la clausola tipo “venduto libero da oneri ecc.”, può anche chiedere un congruo risarcimento del danno.
Il meccanismo del subentro dell’acquirente nei debiti condominiali del venditore riguarda anche la cessione dell’usufrutto o di acquisto all’asta non solo il caso di vendita dell’immobile.
Nel caso di compravendita di casa l’acquirente deve pagare:
- Le spese di gestione e manutenzione ordinaria sostenute nell’anno in cui è stato comunicato il contratto di vendita all’amministratore ed in quello precedente;
- Le spese di gestione straordinaria che sono state deliberate dall’assemblea nell’anno in cui si è perfezionato l’acquisto.