
I rifiuti in condominio vengono raccolti, insieme all’adozione della raccolta differenziata da parte dei Comuni, secondo delle regole ad hoc per non recare danni alle parti comuni dell’edificio. Infatti di solito l’androne, il portone, il cortile e gli spazi adiacenti allo stabile vengono usati per depositare e accumulare i rifiuti in attesa della loro raccolta da parte degli addetti al servizio ecologico. Come si può evitare di rendere questi spazi condominiali delle discariche? Il ruolo fondamentale lo ha l’amministratore in quanto garante delle parti comuni.
L’amministratore ha il compito di far rispettare il regolamento condominiale in merito alle parti comuni dell’edificio, e non solo, questo significa che se ci sono degli angoli del palazzo o del giardino in evidente stato di dissesto o in condizioni di sporcizia e sudiciume, l’amministratore deve provvedere tempestivamente. In alcuni casi è possibile ipotizzare un intervento urgente – a prescindere dall’autorizzazione dell’assemblea – se l’igiene e la salute dei condomini è a rischio.
La raccolta dei rifiuti in condominio deve essere seguita attentamente dall’amministratore, predisponendo degli spazi dove posizionare i contenitori per la raccolta differenziata in modo da mantenere un decoro per l’edificio. In alcuni casi spesso i condomini sono ancora dotati delle vecchie canne pattumiere, ovvero le condotte di scarico collegate a ciascun appartamento che portano l’immondizia delle abitazioni, o dal ballatoio, direttamente al contenitore condominiale ubicato in cantina. La Cassazione però ha stabilito a riguardo che l’assemblea può, sia per ragioni igieniche che economiche, deliberare a maggioranza semplice di sigillare le canne pattumiere.
L’amministratore ha il compito di informare i condòmini delle norme sulla raccolta dei rifiuti in condominio in merito alla loro custodia e sull’utilizzo dei contenitori ricevuti. Per quanto riguarda la sostituzione materiale dei contenitori è a carico del concessionario del servizio pubblico, nel caso invece la rovina sia dovuta all’utilizzo improprio fatto dall’utente, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il danno.
Nel caso in cui i condòmini non rispettino le norme sulla raccolta differenziata, l’amministratore non è considerato responsabile, dunque non risponde dell’illecito commesso dal singolo proprietario.