
Avete mai pensato che ci fossero degli orari di silenzio da dover rispettare nei condomini? Nei tribunali ci sono numerose questioni legali legate a questo problema, infatti si può arrivare addirittura a delle e vere proprie condanne penali per disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone.
Vediamo insieme quali sono gli orari di silenzio nei condomini in modo da non dover arrivare all’intervento del giudice. Facciamo una precisazione: il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo scatta quando il rumore sia fastidioso non per una o a specifiche persone ma per un numero rilevante e indeterminato di persone (anche se poi a lamentarsi è una soltanto). Nel primo caso, si ha solo illecito civile. Per intenderci, se d’estate il condominio resta vuoto perché tutti vanno in vacanza e il rumore è molesto per l’unico condomino rimasto in città, quest’ultimo non potrà mai invocare la tutela penale. Inoltre, se il condòmino rumoroso è locatario, a rispondere del reato non è il proprietario, ma proprio l’inquilino.
La legge non fornisce nessuna indicazione più specifica ma si limita semplicemente ad affermare che il proprietario di un immobile non può contestare al vicino i rumori da questi prodotti se non superano la normale soglia di tollerabilità. Non troviamo nessuna indicazione in merito a:
- Gli orari in cui si deve fare silenzio;
- Gli orari in cui fare le pulizie di casa;
- Gli orari e i giorni in cui far venire le ditte per i lavori agli appartamenti;
- I decibel oltre i quali il rumore si considera intollerabile;
- La soglia del volume di televisione e stereo, ecc.
È il giudice a decidere caso per caso, sulla base delle situazioni concrete.
Tuttavia ci sono delle situazioni in cui è impossibile stabilire se il rumore possa essere tollerabile o meno, come ad esempio se, quando una sirena antifurto si mette a suonare all’improvviso e non c’è nessuno che possa spegnerla, come si fare a capire se ci sono gli estremi per fare causa o se, comunque, il rumore è davvero intollerabile?
A questo punto, non resta che ricorrere a una perizia fonografica e, l’esito è positivo, la responsabilità penale è del proprietario o del detentore dell’immobile.