La cessione del credito di imposta, come funziona? Per adempiere a tale detrazione il condomino deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’amministratore del condominio deve comunicare annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati, ai fini della dichiarazione precompilata e consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Per quanto riguarda, invece i condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, cioè che non hanno nominato un amministratore in quanto non obbligati, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare tutti gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito attribuitogli deve comunicare la circostanza all’Agenzia tramite le stesse funzionalità telematiche presenti nel “Cassetto fiscale”.
Credito Cedibile | Tipo di intervento | Importo massimo |
Ipotesi 1: Detrazione 70% | Interventi su parti comuni che interessano involucro per oltre 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio | 40.000 euro x numero di unità immobiliari |
Ipotesi 2: Detrazione 75% | Interventi su parti comuni finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 25 giugno 2016 | 40.000 euro x numero di unità immobiliari |
Dunque riassumendo, se :
Importo per lavori ed interventi volti al risparmio energetico e antisismici | Detrazione fiscale (Credito cedibile alle società appaltatrici o a alle imprese cessionarie) | Costo totale per lavori |
Ipotesi 1: 100 | 70 | 30 |
Ipotesi 2: 100 | 75 | 25 |
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Questo vale sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta solo dopo che sia diventato disponibile, cioè dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.
Il credito ceduto ai fornitori, invece, si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i condomini beneficiari della detrazione d’imposta prevista per tutti gli interventi rientranti nell’agevolazione fiscale ( anche gli “incapienti”)e tutti i cessionari di credito che possono a loro volta effettuare delle cessioni.
Il credito può essere ceduto a tutti i fornitori di quei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati nonché ai soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
Tali procedure saranno subordinate al controllo da parte dell’amministrazione finanziaria . In particolare, il condomino sarà soggetto al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni nel caso in cui venisse a mancare anche solo una parte dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione. Allo stesso modo il cessionario, sarà sanzionato nel caso in cui fruisse in maniera indebita , anche parzialmente, del credito.