Sono rimandati fino a giugno 2017 gli obblighi di contabilizzazione energetica
Con il “Decreto Mille-proroghe”, approvato il 30 Dicembre scorso, tra le altre, sono state rinviate al giugno 2017 le scadenze per trasformare gli impianti termici condominiali da centralizzati ad autonomi.
Tale obbligo deriva dalla Direttiva europea 2012/27/UE, in materia di efficienza energetica, dando ai singoli Stati membri 4 anni per l’adeguamento alle norme europee sulla scorta delle stime, effettuate dalla Commissione Europea, che rilevano come il 40% dei consumi energetici derivano dagli edifici residenziali.
Pertanto, in virtù del “Mille-proroghe”, la scadenza è slittata al Giugno 2017, entro quella data quindi i condomini dovranno installare contatori in grado di ripartire le spese in base ai consumi reali delle singole unità abitative così come previsto dalla norma UNI 10200, conseguentemente, ogni famiglia dovrà installare nel proprio appartamento le valvole termostatiche che si posizionano sui termosifoni e dei sotto-contatori che consentono sia di conteggiare i consumi della singola utenza sia di regolare la temperatura di ogni termosifone.
Per quanto riguarda i condomini, se la norma non risulta applicabile o se si riscontrano differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari del condominio superiori al 50%, una quota pari almeno al 70% dei costi totali dovrà essere suddivisa secondo gli effettivi prelievi volontari di energia termica. La parte restante verrà suddivisa seguendo altri criteri (ad esempio: i metri quadri o i metri cubi, i millesimi utili e le potenze installate).
Va precisato che, in caso di mancato adeguamento, anche i proprietari andranno incontro ad una sanzione, tuttavia, questa si può evitare (e quindi anche l’adeguamento) se risulta da una relazione tecnica, firmata dal progettista, l’impossibilità tecnica dell’installazione.
Per non cadere in equivoci è bene circoscrivere l’ampiezza di tale esenzione, la norma precisa che l’installazione è obbligatoria “salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459”, imponendo, quindi, regole estremamente rigorose per valutare la (non) convenienza economica.
Infatti se l’esenzione si basa su criteri diversi da quelli stabiliti dalla norma UNI EN 15459 il condominio sarà tenuto, oltre all’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione e la termoregolazione, al pagamento della sanzione amministrativa fino 2.500 Euro.