
Il condominio è sostituto d’imposta, cosa significa?
L’espressione sostituto d’imposta è un termine conosciuto che però in pochi associano in riferimento al condominio. Eppure, il condominio, a partire dal 1 gennaio 1998, è considerato sostituto d’imposta e pertanto è il soggetto che ha l’obbligo di versare le imposte allo Stato (o ad altro ente a seconda dei casi). Ma chi è il sostituto di imposta?
Il sostituto d’imposta è il soggetto obbligato al pagamento delle tasse al posto di altri, per fatti o situazioni ad essi riferibili.
La legge prevede che l’obbligo di pagare un’imposta spetti ad un soggetto diverso da quello sul quale sorge l’obbligo fiscale. La sostituzione dell’imposta si ha quando un soggetto diventa per legge l’unico obbligato al pagamento dell’imposta nei confronti dell’ente creditore.
Il condominio è tra i soggetti tassativamente indicati dalla legge come sostituti d’imposta in quanto ciò è espressamente previsto per legge. Nella prassi il condominio agisce tramite l’amministratore, tenuto ad effettuare gli adempimenti fiscali e ad eseguire tutte le incombenze relative alla gestione del condominio.
In pratica, quindi, l’amministratore riceve dalla ditta una fattura con l’indicazione della ritenuta d’acconto (l’indicazione, cioè, delle tasse da pagare) e paga alla ditta l’importo al netto della ritenuta: l’importo, cioè, al netto delle tasse. Chi pagherà le tasse? Sempre l’amministratore, che si sostituirà alla ditta versando (al posto della ditta stessa) il relativo importo al fisco. Così il condominio sarà sostituto d’imposta e la ditta sarà la “sostituita”.
Quando il condominio è sostituto di imposta?
L’amministratore è tenuto a pagare le imposte e ad eseguire tutte le incombenze relative alla gestione del condominio anche in merito ai compensi del portiere dello stabile, a quelli della ditta di pulizie e manutenzione.
L’obbligo in questione sorge quando devono essere pagati, per conto del condominio, compensi e/o corrispettivi:
- Lavoratori dipendenti (per servizi di portineria o pulizia);
- Lavoratori autonomi (prestazioni di geometri, ingegneri, commercialisti, avvocati);
- Per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.
In concreto, dunque, nel momento in cui il condominio effettua dei pagamenti per una delle ragioni appena dette è anche tenuto ad effettuare la ritenuta d’acconto, ossia a trattenere dal compenso un certo importo a titolo di tasse. Tali somme dovranno essere versate poi al fisco.