In base all’Art. 1132 del codice civile, il dissenso alle liti, può essere manifestato soltanto in merito alle cause, attive o passive, alle quali il condominio abbia deciso di partecipare in forza di una delibera assembleare.
La riforma del 2012 non ha modificato l’articolo 1132 c.c. , grazie alla giurisprudenza però fortunatamente ci sono dei punti saldi su cui fare affidamento.
DELIBERA: necessità imprescindibile
Il primo punto fermo riguarda il dissenso che può essere manifestato soltanto in merito alle cause, attive o passive, alle quali il condominio abbia deciso di partecipare in forza di una delibera assembleare. Nel caso in cui non ci sia la delibera, i condòmini non hanno la facoltà di esprimere il dissenso.
Quindi, un presupposto essenziale per manifestare il dissenso alle liti è la delibera.
Di conseguenza possiamo individuare l’impossibilità per i condòmini di esercitare il dissenso in ordine alle liti che l’amministratore promuove o alle quali resiste senza il preventivo “passaggio in assemblea” perché rientrano nell’esercizio dei suoi poteri.
Un esempio potrebbe essere il ricorso per decreto ingiuntivo contro i condòmini morosi oppure il ricorso d’urgenza per il passaggio delle consegne nei confronti dell’amministratore uscente.
FORMALITA’ NECESSARIE
Il secondo punto è che il condòmino presente in assemblea deve esprimere il suo dissenso con due atti distinti, entrambi essenziali.
Il condòmino presente in assemblea infatti deve votare “no” allorché si voti sulla partecipazione o meno del condominio alla causa. Deve esprimere manifestamente il suo dissenso in relazione alla delibera, quindi la prima formalità assolutamente necessaria è il voto “negativo”.
Questo però non basta.
Infatti la semplice votazione contraria non è sufficiente per essere esclusi dalle eventuali conseguenze negative della causa, cioè per essere “dissenziente” nel significato di cui all’art. 1132 c. c.
Per essere dissenziente, e quindi essere legittimamente escluso dalle spese di causa, il condòmino in seguito ad aver espresso il voto negativo in assemblea ha poi l’obbligo di notificare all’amministratore – ma basta una lettera raccomandata a.r. – con un atto scritto in cui ribadisce la sua contrarietà alla causa e quindi la sua volontà di essere esonerato dalle spese.
La comunicazione deve pervenire all’amministratore entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta l’assemblea.
Nel caso in cui ci sia un condòmino assente che vuole votare il suo dissenso alle liti giudiziarie, dovrebbe semplicemente inviare all’amministratore la formale comunicazione scritta di contrarietà entro giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della delibera.
LE CONSEGUENZE DEL DISSENSO ALLE LITI
Il condòmino esprime il suo dissenso alle liti perchè non vuole essere coinvolto nella causa sotto il profilo economico. Non vuole contribuire, partecipare, alle spese processuali.
C1) IN CASO DI SOCCOMBENZA DEL CONDOMINIO
Il primo comma dell’art. 1132 c.c. dichiara che il condòmino dissenziente “può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”.
Le conseguenze in caso di soccombenza però sono un po’ confuse.
Tenendo conto che la norma risale al 1942, e in quel frangente non esisteva per esempio il patto quota (lite tra cliente e avvocato), vi sono due conseguenze in caso di soccombenza in merito alle spese di lite per il soccombente: una certa e una probabile.
La conseguenza certa è il pagamento della parcella del proprio legale.
La conseguenza probabile è la condanna al pagamento delle spese legali alla parte vittoriosa.
Quindi il condòmino dissenziente, in caso di soccombenza del Condominio, non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio ne a quelle eventuali a favore della controparte liquidate dal giudice con la sentenza.
C2) IN CASO DI VITTORIA DEL CONDOMINIO
Il secondo comma dell’art. 1132 c.c. statuisce che nel caso in cui l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condòmino dissenziente “che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.
Nel caso in cui il condominio sia vittorioso vi sono due conseguenze in merito alle spese di lite, anche qui ce ne è una certa e una probabile.
Il pagamento della parcella del proprio legale è la conseguenza certa.
Invece la conseguenza possibile è la condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese legali al condominio.
In conclusione il condòmino dissenziente, in relazione alle cause deliberate in assemblea, non è tenuto a partecipare al pagamento pro quota delle spese processuali, e precisamente non è tenuto a pagare né quelle a favore della eventuale controparte vittoriosa, né quelle a favore del legale del Condominio.
Al fine di fare la maggiore chiarezza possibile si evidenzia che gli acconti pagati dal condominio al proprio legale di fiducia sono appunto acconti, cioè anticipazioni sulla parcella finale, per cui il condomino dissenziente non dovendo pagare la parcella non deve pagare neppure gli acconti sulla parcella.