La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza 15706/2017 si è pronunciata sul ricorso, presentato da un amministratore di condominio, avverso il provvedimento che ne disponeva la revoca per gravi irregolarità a lui imputabili, chiarendo, tra l’altro, che in questo particolare procedimento non è necessaria l’assistenza legale, da parte di un avvocato.
L’art.1129 c.c., rubricato “Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore”, stabilisce che “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità […]”, mentre l’art. 64 disp.att. c.c. prevede che “sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.”
La Suprema Corte, sulla scorta di queste disposizioni, ha chiarito che tale procedimento instaura un giudizio di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio e di incidenza con effetti di giudicato su posizione soggettiva e, pertanto, un procedimento atipico diretto alla mera gestione di interessi nell’ambito della volontaria giurisdizione, non incidendo, quindi, su situazioni sostanziali di diritti o di “status”. Non è quindi indispensabile, a detta dei Giudici, il patrocinio di un difensore legalmente esercente ex art. 80, comma 3, c.p.c.
Sarà, invece, necessaria l’assistenza di un difensore soltanto nel procedimento avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio.
Nel procedimento in cui è consentita, alla parte, la difesa personale, precisa la Cassazione, la stessa che non riveste anche la qualità di avvocato può richiedere il solo rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non ha certo diritto alla liquidazione del compenso professionale