Decreti ingiuntivi ai morosi, l’amministratore condominiale è tenuto a farli? In relazione all’ordinanza n. 24920 del 20 Ottobre 2017 della Corte di Cassazione, l’amministratore non è obbligato a ricorrere al decreto ingiuntivo in merito al recupero dei crediti nei confronti dei condòmini morosi. Nello specifico, l’amministratore assolve agli obblighi del proprio mandato quando si sia adoperato semplicemente alla costituzione in mora, ovvero inviando una lettera di sollecito di pagamento (ai sensi dell’articolo 1229 codice civile).
Nel caso in cui le casse condominiali siano vuote e l’amministratore non fosse in grado, ad es., di pagare la polizza assicurativa, a posteriori, non si potrà attribuirgli nessuna responsabilità professionale.
L’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile non prevede un obbligo in capo a chi svolge il mandato di amministratore del condominio degli edifici di richiedere decreto ingiuntivo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condòmini morosi.
In conclusione in via generale, salvo preclusioni previste in seno al regolamento condominiale interno, le somme occorrenti per il pagamento della polizza assicurativa non sono tenute ad essere anticipate dall’amministratore né vi è l’obbligo di ricorrere alla procedura monitoria con la quale si esigono i pagamenti delle quote.