La polizza assicurativa dell’amministratore di condominio, per coprire il rischio concerne tale attività, non deve essere obbligatoriamente stipulata, nonostante questo però l’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla stipula di una polizza specificamente dedicata al proprio condominio per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato (art. 1129, terzo comma, c.c.).
La polizza, che opera in favore dell’amministratore (che è lo stipulante), dev’essere pagata dallo stesso, dovendosi configurare come nulla quella deliberazione che senza il consenso di tutti i condòmini deliberi per l’accollo dell’onere finanziario derivante dalla stipulazione del contratto assicurativo.
Secondo il quarto comma dell’art. 1129 c.c. i massimali di questa polizza devono essere adeguati all’importo dei lavori eseguiti nel corso del suo incarico.
Nel caso in cui, invece l’amministratore sia dotato di una propria polizza, questa deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Se dovessero verificarsi errori comportanti responsabilità civile dell’amministratore di condominio, il responsabile verso la compagine resta sempre lui, mentre l’assicurazione interviene ove chiamata in garanzia dall’amministratore stesso.
In termini generali, salvo condizioni particolari, la polizza copre tutti i danni (non dolosi) che l’amministratore può commettere nello svolgimento dell’incarico conferitogli, come:
- l’inadeguato recupero di tutte le quote condominiali;
- l’errata gestione degli appalti di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria
- la mancata messa in sicurezza;
- i danni dovuti allo smarrimento o distruzione di documenti relativi alla gestione dello stabile, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- le sanzioni di carattere fiscale o amministrativo irrogate ai condomini per errori attribuibili all’amministratore.
Pertanto i condomini non potranno ritenersi al sicuro da comportamenti illeciti/dolosi, come la sottrazione di denaro dalla cassa del condominio nel caso in cui la polizza assicurativa dell’amministratore non sia attivata regolarmente.