La contabilità del condominio può essere verificata da un professionista del settore, il revisore condominiale, dal quale ci si aspetta che riporti le stesse conclusioni fatte dall’amministratore di condominio. Sfortunatamente però è un’aspettativa che raramente viene soddisfatta. La nuova riforma sui condomini ha attribuito infatti, all’assemblea dei condòmini la facoltà di nominare un “revisore condominiale” per verificare la contabilità anche per più annualità.
La nuova figura viene introdotta per disciplinare in maniera specifica la contabilità condominiale colmando una lacuna legislativa in materia. In questo modo i condòmini vengono tutelati in termini di correttezza dei bilanci e di trasparenza, oltre a creare un coinvolgimento maggiore nelle attività relative all’iter rendicontistico del condominio.
La nomina del revisore condominiale rimane una mera facoltà, non vi è nessun obbligo imposto dal legislatore. L’assemblea può esercitarla in maniera piuttosto discrezionale. Il legislatore nominando la figura di revisore non ha imposto alcuna condizione per l’esercizio di questa facoltà. L’eventuale nomina di un revisore non implica necessariamente il sospetto di qualche irregolarità contabile. La motivazione può essere di qualsiasi natura, per esempio potrebbe essere solamente una semplice verifica della gestione condominiale. L’ampiezza e l’oggetto della revisione dipendono però dalle motivazioni sulle quali essa viene richiesta.
Con la legge n. 220/2012 il legislatore ha introdotto l’art. 1130 bis c.c. rubricato sotto il nome di “rendiconto condominiale” e indicando per la prima volta cosa deve contenere tale documento. Difatti il primo comma così recita “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
L’introduzione di questo articolo quindi fissa i punti cardine della rendicontazione condominiale, senza comprimerla in vincoli schematici.
La complessità dell’incarico, allo stato attuale, non richiede obbligatoriamente un professionista del settore per la revisione contabile del condominio. Di fatto, attualmente chiunque può svolgere questo ruolo se soddisfa due requisiti: il compimento della maggiore età e della capacità giuridica.
L’introduzione della revisione condominiale ha fatto emergere un fenomeno inaspettato, ovvero a volte è lo stesso amministratore a richiedere ad esperti e revisori contabili condominiali di valutare la bontà del suo operato. In questa maniera l’amministratore si protegge da eventuali azioni di responsabilità da parte dei condòmini o semplicemente per avere un professionista che lo guidi rendendo più efficiente il lavoro.