La Cassazione si è espressa sull’argomento negando la possibilità, al singolo condomino, di utilizzare il parcheggio condominiale se è troppo piccolo.
A meno che il regolamento condominiale non preveda diversamente, il singolo condomino non può utilizzare il parcheggio comune se ciò nega la possibilità agli altri inquilini di goderne in maniera paritaria. La Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, nella sent. n. 27043/2016, in base all’art. 1102 Codice Civile – “Uso della cosa comune”- , che, al primo comma, recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nel caso di specie un condomino pretendeva di utilizzare, per poter parcheggiare la propria vettura, un cortile condominiale (comune, quindi), anche se questa condotta impediva, di fatto, sia il transito sia l’accesso ai garage privati agli altri condomini.
L’art. 1102 prevede un duplice limite nel godimento, da parte del singolo, della cosa comune: il divieto di alterazione della destinazione della cosa e il divieto di impedire il paritario godimento da parte degli altri condomini.
L’analisi della Corte, in una precedente decisione in tema, ha specificato la nozione di “pari uso della cosa comune”, ai sensi dell’art.1102 Codice Civile, affermando che “non va intesa nei termini di assoluta identità dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l’identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunione”.
La Suprema Corte con la sentenza n. 27043, infatti, ha affermato che “il criterio dell’uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall’art. 1102 c.c., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come può (nel caso passandovi o stazionandovi a piedi o con l’ausilio di mezzi diversi e meno ingombranti di un’automobile) e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti”.
Quindi le ridotte dimensioni del cortile, in relazione, anche, al numero dei condomini, impedirebbero di garantire a tutti il pari uso dello stesso per parcheggiare l’auto. Inoltre, il parcheggio delle auto pregiudicherebbe anche il godimento della proprietà esclusiva, rendendo difficoltosa l’utilizzazione dei garage dei singoli appartamenti.
Vanno dunque valutate altre e diverse opzioni, quali, ad esempio, un meccanismo di turnazione dell’area di parcheggio così come la possibilità di accesso o sosta con mezzi meno ingombranti delle auto o, ancora, un accordo tra tutti i condomini diretto a vietare il parcheggio, tout court, nel cortile e consentire solo il transito o la sosta temporanea dei mezzi di trasporto.