
Non è possibile lasciare un condòmino senza acqua se risulta moroso, a stabilirlo è stato il Tribunale di Bologna con l’ordinanza del 15 settembre 2017.
La Costituzione, con l’art. 32, afferma che: “la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La razionalità dietro questa normativa è la tutela della salute dell’individuo in termini fisici, mentali e sociali, in modo da consentire a quest’ultimo di integrarsi in un ambiente sociale la cui violazione impone il risarcimento del danno.
La vicenda voleva accertare se il Condominio possa pretendere dal Tribunale l’autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall’antenna televisiva condominiale, quali consentiti dal 3° comma dell’art. 63 disp. att. c.c. in seguito al rifiuto del condòmino al pagamento delle quote condominiali.
Nel 2012 la riforma del condominio ha modificato l’art. 63 disp. Att.c.c., prevedendo al 3° comma, la possibilità per l’amministratore di sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento superato, in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre.
Nonostante tutto sulla questione si sono sviluppati diversi orientamenti, infatti il Tribunale applicava il principio che: “ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite. Ovviamente non è servizio essenziale l’utilizzo dell’antenna televisiva centralizzata, salvo ad osservare che parte ricorrente non ha allegato alcuno specifico costo ordinario in ordine alla stessa”.