L’estate è arrivata per tutti. Il caldo aumenta e le città si svuotano. Anche il portiere si domanda se può prendersi le ferie in questo periodo. Verifichiamo a tal proposito il regolamento condominiale.
La questione viene presa in considerazione nel contratto collettivo di lavoro (Ccnl) dei Proprietari di fabbricati, nella sentenza dell’11 novembre 2012 del Tribunale di Roma. La sentenza dichiara che il portiere di condominio non può andare in ferie dal primo luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Nonostante questo però il portiere ha diritto al riposo settimanale ed annuale, come previsto dalla Costituzione italiana.
Le ferie del portiere di condominio raggiungono i 26 giorni di ferie, escludendo le domeniche, le festività del Santo Patrono, quelle infrasettimanali e le festività nazionali. Per quanto riguarda lo stipendio percepito per i giorni di ferie rimane invariato, uguale a quello percepito durante il servizio. Non vi sono diminuzioni di nessun tipo. Non è possibile per il portiere di condominio accumulare i giorni di ferie relativi a diversi anni ed utilizzarli in una volta unica.
Come sceglie il portiere di condominio i giorni di ferie?
La scelta è divisa a metà fra il portiere stesso e il condominio. Il portiere può individuare 13 giorni dell’anno, sul totale indicato sopra, in cui assentarsi dal lavoro. I giorni scelti non possono essere compresi fra i periodi in cui la maggior parte degli inquilini lasciano il proprio appartamento incustodito. Esclusivamente in quei periodi, il portiere non può andare in vacanza.
L’amministratore di condominio, dopo aver sentito l’assemblea, può accordare al portiere uno o più giorni di ferie a ridosso dei periodi meno frequentati dagli inquilini.
Il portiere di condominio dopo aver deciso il periodo di ferie lo comunica al condominio per iscritto con almeno tre mesi di anticipo rispetto ai giorni di ferie richiesti.
Il diritto non disponibile delle ferie implica che il portiere di condominio non può rinunciare ai giorni di riposo stabiliti. Inoltre il condominio non può barattare in parte, o completamente, il diritto alle ferie del portiere suggerendo una retribuzione maggiore.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data della cessazione stessa.