
L’inquilino può diventare amministratore di condominio, se si, quali requisiti deve avere? Un quesito che spesso si pongono gli inquilini di edifici condominiali medio-piccoli, il numero minimo dei condòmini è otto, oltre il quale è obbligatorio nominare un amministratore.
Dunque gli edifici condominiali con meno di otto proprietari possono essere gestiti senza l’amministratore, anche se nessuna norma vieta ai condòmini di poterlo nominare in ogni caso. L’autogestione in effetti è stata incoraggiata dal legislatore e numerosi condòmini allettati dalla prospettiva di non pagare l’onorario dell’amministratore si organizzano nominando un referente interno che si occupa della gestione condominiale.
La mancanza di un amministratore esterno non fa venir meno le responsabilità civili e penali collegate alla sua figura, specialmente in termini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in mancanza della nomina di un amministratore, quindi anche se in meno di otto inquilini, le ritenute devono essere effettuate da uno dei condòmini. Il condominio è un sostituto d’imposta pertanto dovrà presentare i modelli 770 e di Certificazione Unica con il relativo codice fiscale da comunicare ai fornitori e per legge deve emettere la relativa fattura.
Questo significa che nei condomini un referente o condòmino con le funzioni di amministratore è sempre necessario. Quali sono le competenze necessarie? La legge stabilisce requisiti specifici per poter adempiere a questo ruolo. Tra i requisiti necessari troviamo il diploma di scuola superiore, il superamento di un corso di formazione iniziale, la frequentazione dei corsi annuali di aggiornamento. I requisiti di formazione e professionalità non sono necessari nel caso in cui l’amministratore sia stato nominato tra i condòmini, ma i requisiti di onorabilità non possono mai mancare.
L’amministratore interno, con “licenza di incompetenza”, può essere considerato come un amministratore interno? Ovviamente facciamo riferimento al condòmino privo dei requisiti professionali indicati dalla legge. Il comma 2 dell’art. 71 bis prevede la possibilità di amministrare un condominio senza il conseguimento del diploma di scuola media superiore ed il corso di formazione iniziale, soltanto nel caso in cui “l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile”. In conclusione, i condòmini sono esclusivamente le persone proprietarie di una porzione immobiliare nell’ambito dell’edificio condominiale, e l’inquilino incaricato ad amministratore deve possedere gli stessi requisiti di formazione e professionalità di un amministratore esterno.