Per chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir, è da oggi possibile cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Ciò è stato reso possibile in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 4-bis del decreto legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017 che sostituisce quello dello scorso 8 giugno 2017.
Tale legge prevede che per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, i condomini possano cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi.
I contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Il Dl 50/2017 ha inoltre stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.
La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda teoricamente tutti i beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.