I dati relativi alle gestioni condominiali del 2016 hanno messo in evidenza un problema rilevante: la percentuale di condomini morosi in Italia è aumentata di circa il 25% in un solo anno.
La quota media di morosità per nucleo familiare è pari a 1250 euro. Dato allarmante, soprattutto tenendo conto della riforma del condominio del 2013 che obbliga l’amministratore a rientrare dei mancati incassi emettendo un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi, prima di potersi rivalere sui condòmini in regola con i pagamenti.
Il fenomeno si verifica specialmente nelle grandi città, dove è concentrata la maggior parte dei condomini.
In fatto di morosità, le città con le percentuali più alte sono state:
- Bologna con +33,8 %;
- Roma con +33%;
- Napoli con +32,7%;
- Torino con +31,8 %;
- Milano con +30%;
- Catania con +29,6%;
- Firenze con +28%;
- Genova con +26,5%;
- Cagliari con +24,8%;
- Palermo con +23,7%;
- Bari con +22,6%;
- Padova con +21,3%;
- Venezia con +19%.
La crisi economica ha influito molto sui redditi delle singole famiglie, purtroppo però questa situazione ha spinto numerosi condomini disonesti ad approfittare della situazione e non pagare la propria parte.
Nei casi più gravi, si verifica il pignoramento del conto condominiale, sul quale si trovano le somme versate dai condomini che sono in regola con i pagamenti.
Nello specifico, il pignoramento del conto può avvenire nei casi in cui il creditore non viene pagato, neppure tramite un acconto. Basterebbe quindi versare una parte della somma dovuta per evitare il pignoramento del conto.
Il decreto ingiuntivo spese condominiali
Il decreto di ingiunzione spese condominiali va azionato nei confronti del proprietario dell’immobile, e non dell’inquilino.
L’articolo 63 stabilisce, inoltre, che il creditore deve agire in prima istanza nei confronti dei morosi, fornendo i loro nominativi, e solo se questi risultano insolventi, i creditori possono rivalersi sui condomini che sono in regola nei pagamenti.
La legislazione stabilisce che l’amministratore può sospendere la fruizione dei servizi comuni per il condomino moroso nel caso in cui le spese di condominio non vengano pagate per un periodo superiore ai sei mesi.
Per ottenere l’ingiunzione non è previsto l’obbligo di messa in mora del condomino, ma il sollecito di pagamento, inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà essere oggetto di valutazione in caso di opposizione.
Nella richiesta di ingiunzione vanni indicati:
- I dati relativi al giudice di pace o al tribunale a cui ci si rivolge
- L’indirizzo del condominio
- I dati dell’amministratore
- I dati del rappresentante legale del condominio
- I dati del condòmino moroso
- Gli estremi dell’immobile
- L’ammontare delle spese condominiali non pagate
- L’elenco dei documenti allegati che attestano la morosità.
I documenti da allegare comprendono:
- Rendiconto preventivo o consuntivo approvato dall’assemblea
- Verbale di approvazione dell’assemblea del rendiconto o di spese specifiche
- Lettera di sollecito
- Nota spese e competenze
- Ogni altra documentazione che possa dimostrare lo stato di morosità
L’individuazione del giudice competente per il decreto ingiustivo, dipende dall’ammontare delle spese condominiali non pagate:
- giudice di pace per gli importi inferiori a 5.000 euro
- tribunale ordinario per gli importi superiori a 5.000 euro.
La richiesta di decreto ingiuntivo verso i condomini morosi deve essere presentata presso il giudice o il tribunale del circondario del luogo in cui è sito l’immobile.