La polizza di fabbricato condominiale, Polizza Globale Fabbricati, è un contratto di assicurazione stipulata dal condominio al fine di proteggere e risarcire sia i danni per le parti comuni dell’edificio sia i danni per le abitazioni private, oltre che tutti quei danni causati dal fabbricato alle proprietà o all’incolumità di terze persone.
Le coperture essenziali incluse nella polizza di fabbricato condominiale ricoprono due rami: incendio e responsabilità civile del condominio. Tale assicurazione ha carattere facoltativo, non essendo contemplata da nessuna norma, a meno che non sia prevista dal regolamento condominiale, ed esclusivamente in questo caso l’amministratore può sottoscrivere la polizza senza il placet dell’assemblea, la quale deve essere comunque informata sui termini contrattuali.
Il costo della polizza assicurativa varia a seconda di diversi fattori quali le coperture inserite nel contratto e le eventuali clausole e inclusioni aggiuntive, i massimali previsti; e le caratteristiche del condominio: come le dimensioni dell’edificio, il numero di piani e di appartamenti, la data di costruzione, il valore della ricostruzione, la presenza di giardini, il comune in cui lo stabile è collocato. Ad ogni modo il costo è suddiviso fra i condomini proprietari, che pagano in proporzione ai millesimi di proprietà in loro possesso. Nel caso in cui la polizza non sia contemplata dal regolamento condominiale, nonostante sia l’amministratore a firmare l’accordo, è l’assemblea a decidere ed il quorum deliberativo è pari al numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. In caso in cui l’accordo vada rinnovato o disdetto si applica la stessa maggioranza, tenendo presente che nell’ultimo caso se si interrompe il contratto prima della sua scadenza naturale, il condominio potrebbe essere costretto a pagare una penale.
Nel caso in cui l’amministratore decida di sottoscrivere, rinnovare o risolvere in modo arbitrario la polizza il condominio può chiedere il risarcimento danni e la revoca giudiziale del professionista. Tale revoca può essere deliberata in qualsiasi momento dall’assemblea, con la stessa maggioranza utilizzata per la nomina, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.