
In condominio si può applicare sia la legge che il regolamento condominiale? La riforma prevede che il bilancio debba essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura. Il nostro regolamento condominiale contrattuale prevede che l’assemblea si tenga entro il 31.8 dell’anno successivo alla chiusura. Quale applicare?
Il codice civile, come legiferato dalla riforma del condominio ha stabilito che l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni. Le disposizioni in materia contabile volte a incrementare il livello di trasparenza sono fra le principali novità. Il codice civile, nella sua formulazione ante riforma, disponeva che l’amministratore al termine di ciascun anno rendicontasse la sua gestione in sede assembleare, non sussistendo alcuna previsione in ordine alle modalità ed ai criteri a cui attenersi nella redazione del relativo documento.
L’amministratore ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale della sua gestione, tenendo in considerazione che non sempre la chiusura di un esercizio coincide con la chiusura dell’anno solare, nel senso che può essere chiuso anche a febbraio o aprile. Pertanto, i 180 giorni iniziano a decorrere dalla data della chiusura dell’esercizio. Quindi se l’esercizio si chiude il 30 aprile, l’approvazione da parte dell’assemblea, che deve essere appositamente convocata dall’amministratore stesso, deve avvenire entro la data del 30 ottobre dello stesso anno. Il bilancio deve essere sempre approvato nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio che può variare da condominio a condominio. In merito al quesito relativo alla prevalenza del regolamento condominiale contrattuale o della legge di riforma del condominio, la risposta è molto semplice e, allo stesso tempo, scontata: va applicata la norma di legge.