Decoro architettonico in condominio: cos’è e chi può alterarlo

Il decoro architettonico in condominio “deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. 851 del 2007).

Il decoro architettonico in condominio è relativo a tutto ciò che dell’edificio è visibile e apprezzabile dall’esterno; è considerato un bene comune  e la sua tutela mira a mantenere le linee originarie e identificative dell’edificio, indipendentemente da quanto siano valide le alterazioni che si vorrebbero apportare.

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Può trattarsi, ad esempio, dell’installazione di un’antenna parabolica, una canna fumaria, un condizionatore d’aria, una tenda sul balcone o della creazione di una veranda nel cortile interno.

 

Le norme del decoro architettonico in condominio

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La riforma del condominio ha stabilito che le opere su parti comuni o private devono rispettare il decoro architettonico.

Il regolamento condominiale – purché sia di tipo contrattuale (cioè approvato dai condomini all’unanimità) – può vietare qualsiasi modifica, anche migliorativa, del decoro architettonico dell’edificio. Il regolamento, infatti, può stabilire a monte un concetto di decoro architettonico per l’edificio che non potrà più essere messo in discussione.

Nel caso di un regolamento approvato a maggioranza, esso può stabilire delle regole volte a tutelare il decoro architettonico solo se questo si riveli necessario alla salvaguardia del bene comune protetto.

 

Alterazioni del decoro architettonico in condominio

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Le eventuali alterazioni che ledono il decoro architettonico in condominio sono legittime se:

  • non determinano un danno economico effettivo;
  • pur provocando il danno, creano un’utilità in grado di compensare il danno.

Tali modifiche, tuttavia, non devono essere né gravi né appariscenti e non devono intaccare l’aspetto armonico dell’edificio. Inoltre, non vi è alterazione del decoro architettonico qualora siano stati eseguiti degli interventi di modifica in passato che abbiano già peggiorato l’aspetto estetico dell’edificio oppure nel caso in cui lo stabile sia già di livello architettonico mediocre.

In generale, vengono considerati illegali tali alterazioni:

– l’installazione di una struttura in ferro sul balcone che alteri la successione verticale dei balconi;

– la sostituzione dei serramenti delle finestre con modelli diversi rispetto quelli previsti dal regolamento;

– l’installazione di un cartellone pubblicitario sull’intera parete esterna dello stabile;

– l’installazione di struttura in muratura e vetrate a nastro al posto degli infissi in alluminio.

Al contrario l’esposizione di vestiti, stracci e tendaggi sul balcone o all’esterno delle finestre non è viene considerata lesiva del decorso architettonico in quanto si tratta di comportamenti saltuari e quindi di oggetti facilmente rimovibili.