In Italia la disciplina in tema di abbattimento delle barriere architettoniche per i portatori di handicap negli edifici privati è dettata dalla legge n.13/1989, la quale prevede che gli inquilini con handicap hanno diritto di chiedere e ottenere l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nell’edificio ma, tuttavia, non esiste alcun obbligo, per il condominio, di partecipare alle spese per realizzare tali opere.
Tutte le innovazioni che abbiano ad oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche così come la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei ciechi nel condominio devono essere deliberate dall’assemblea condominiale, in prima o in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Nel caso in cui l’assemblea non assuma tali delibere, o non lo faccia entro tre mesi dalla richiesta scritta, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala o comunque tutte le strutture mobili e facilmente rimovibili e possono, addirittura, modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, per agevolare l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
I condomini diversamente abili hanno, pertanto, un importante strumento dalla loro parte: quello di realizzare innovazioni all’immobile anche in difetto di apposita delibera assembleare.
Un vero e proprio obbligo di dotazione, invece, esiste negli edifici costruiti a partire dal 1989, per i corrimano laterali nei vani scala. Pertanto se l’edificio è stato costruito prima del 1989 il condominio ha l’obbligo di installare questi presidi e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra tutti i condomini. Se è stato costruito, invece, dopo questa data si dà per scontato la loro presenza.
La legge prevede, oltre alla presenza dei corrimano, una serie di ulteriori obblighi per garantire la sicurezza dei condomini, con particolare riguardo per le persone diversamente abili, come, ad esempio, il parapetto.
I corrimano devono essere fatti di materiali resistenti, non taglienti e di facile presa e devono essere installati su entrambi i lati del vano scale ed, infine, deve trovarsi ad un’altezza compresa tra i 90cm ed 1mt.
Il parapetto invece deve avere un’altezza minima di 1mt e non dev’essere attraversabile da una sfera di diametro di 10cm.
La mancata installazione di questi strumenti esporrebbe il condominio a tutte le responsabilità derivanti dall’assenza di queste strutture, tra tutte, sarebbe costretto a risarcire il danno in caso qualcuno si faccia male proprio perché non c’erano i corrimano.