Come si ripartiscono la spese per le telecamere in condominio? La decisione di installare un sistema di video sorveglianza da parte dei condòmini è sempre più frequente viste le storie di furti che si sentono in seguito alle ferie.
L’installazione dell’impianto di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di tutti gli inquilini va assimilato a un impianto di citofonia dunque secondo quale modalità va ripartito fra questi? Viene divisa in parti uguali tra tutti i proprietari dell’unità immobiliare di cui è composto il fabbricato oppure la spesa va ripartita secondo i millesimi della tabella di proprietà?
Secondo l’art. 1123 cod. civ. è stabilito che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartire in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità”.
La regola generale prevede che le spese per le telecamere in condominio vengano ripartire in proporzione al valore della proprietà che spetta a ciascun condòmino. Vi sono esclusivamente due casi in cui ci sono delle deroghe: 1) Un bene comune è destinato a servire i condòmini in maniera diversa; 2) l’assemblea di condominio all’unanimità delibera l’applicazione nel caso concreto di una ripartizione delle spese diversa da quella legale fissata dall’art. 1123, comma 1, cod.civ.
La giurisprudenza non si è espressa in merito alle spese di installazione di un impianto di sicurezza quindi si applicano i principi generali previsti dal legislatore. Le spese dovranno essere ripartite pro quota millesimale fra tutti i condòmini, salvo le eccezioni sopra indicate poiché alcuni inquilini potrebbero trarne un vantaggio maggiore di altri.