La sicurezza statica nei registri condominiali non è solo un input dei condòmini. Il ruolo dell’amministratore è fondamentale.
La modifica apportata dal Decreto legislativo 145/2013 alla legge 220/2012, affida all’amministratore condominiale il compito di curare ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni nel registro anagrafico condominiale. Cosa significa? Il nuovo registro sarà un documento contenente i dati emersi da una procedura di individuazione dei pericoli e di analisi dei rischi ad essi collegati che consentirà di assolvere l’obbligo assegnato dal legislatore all’amministratore di condominio. Il documento infatti fornirà evidenza dello stato tecnico delle parti comuni condominiali.
La ratio di questo decreto legge sulla sicurezza statica nei registri condominiali è quella di agevolare la posizione dell’amministratore limitando l’area della sua responsabilità nel caso in cui i proprietari privati non collaborassero nella comunicazione dei dati relativi alle condizioni di sicurezza delle rispettive unità.
La sicurezza statica deve emergere da elementi descrittivi e apprezzabili dall’amministratore nella loro oggettività documentale. Vi sono principalmente tre fonti:
- Il fascicolo del fabbricato, se esistente;
- Le certificazioni obbligatorie di conformità di impianti comuni alla legge;
- Gli aggiornamenti della situazione statica che incombono sull’amministratore per fatti/opere successive all’accettazione del mandato.
Infatti, in relazione al passaggio della documentazione gli amministratori, nei casi in cui è richiesto, sono tenuti ad aggiornare la ricostruzione delle vicende edilizie dell’immobile aggiornando la situazione della sicurezza statica. Questo decreto legge è il primo passo verso un percorso di maggiore sicurezza condominiale.