
Il verificarsi di un furto in appartamento agevolato dai ponteggi installati per lavori condominiali costituisce fattispecie frequentemente sottoposta al vaglio della giurisprudenza di merito e di legittimità. L’orientamento giurisprudenziale si mostra ormai unanime e consolidato in tema di responsabilità dell’impresa appaltatrice e del condominio nell’ipotesi di furto commesso da persone che si sono introdotte in un appartamento attraverso i ponteggi installati per i lavori di restauro o manutenzione dello stabile.
Secondo il Tribunale civile di Milano (28 ottobre 2002), essendo noto che le impalcature ed i ponteggi usati dagli imprenditori edili per eseguire riparazioni e ristrutturazioni degli immobili costituiscono di per sé una facile agevolazione per i ladri, del furto subito da un condomino in occasione dei suddetti lavori risultano responsabili ex art. 2043 c.c. in via solidale tanto la ditta appaltatrice che non abbia messo in atto alcuna forma di tutela atta ad evitare l’accesso agli appartamenti condominiali, quanto il condominio che non abbia adottato un valido sistema antifurto da collocare nell’impalcatura. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., infatti, il condominio committente è tenuto alla vigilanza e alla custodia della struttura necessaria per l’esecuzione dei lavori, essendo questo il soggetto che ne ha disposto l’installazione ed il mantenimento. Inoltre, è compito dell’amministratore di condominio convocare l’assemblea per prendere delibere assembleari in merito. Allo stesso tempo, la ditta edile è ritenuta responsabile per omessa ordinaria diligenza nell’adozione di cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi.
In conclusione, quando si verifica un furto in appartamento agevolato dai ponteggi condominiali installati per lavori di ristrutturazione dello stabile, la responsabilità del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo.