Cessione credito sismabonus
Cessione credito sismabonus, tutto quello che c’è da sapere per i condòmini.
Sono state emanate dall’Agenzia delle Entrate le linee guida per la cessione del credito per il sismabonus. Il provvedimento 108572 dell’8 giugno 2017 spiega il modo con cui cedere a fornitori e a soggetti privati la detrazione per provvedimenti antisismici per le parti comuni condominiali. In tale sede viene peraltro confermato il potenziamento (al 75) della detrazione già prevista fino al 31 dicembre 2016, prorogabile fino al 31 dicembre 2021, che permette la ripartizione in cinque quote annuali invece di dieci. Quali sono le procedure da seguire? E chi ha diritto?
La cessione del credito d’imposta può essere effettuata dai condomini che beneficiano del sismabonus e dai cessionari del credito, ovvero fornitori o soggetti privati che hanno avuto il credito da condomini beneficiari del sismabonus. Il credito d’imposta è disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore dei provvedimenti ha emesso fattura, ovviamente nel caso in cui sia lui che beneficia del credito; il condomino ha sostenuto la spesa, nel caso di cessione a soggetti che non siano il fornitore; il condomino deve specificare, nella delibera condominiale di convalida dei lavori, tutti i dati relativi alla cessione.
L’amministratore di condominio deve fare conoscere all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione e l’importo e procurare al condomino la certificazione delle spese. I condomini che non sono obbligati ad avere un amministratore di condominio possono delegare questi compiti ad uno qualsiasi dei condomini.
Ma come si utilizza il credito sismabonus ricevuto? Il credito di imposta ceduto viene ripartito in 5 quote annuali. Il soggetto che ha ottenuto un credito ceduto può usarlo in due maniere: o cedendolo a terzi o portando la parte non ceduta in compensazione delle imposte dovute, attraverso il modello F24 da fare pervenire all’Agenzia delle Entrate.