L’amministratore che non fa i corsi di aggiornamento può perdere la nomina da tale incarico. Di fatto il condominio può mandare via l’amministratore che non fa i corsi di aggiornamento professionale e la delibera dell’assemblea che conferisce tale carica al professionista non in regola con i corsi è nulla.
Un modo piuttosto semplice per tutti i condòmini che hanno necessità o desiderio di sbarazzarsi dell’attuale amministratore. Basterà infatti chiedere a questi di dimostrare la sua frequentazione ai corsi di aggiornamento e nel caso in cui non avesse i “crediti formativi” richiesti può essere mandato via. Nel corso dell’assemblea per l’elezione dell’amministratore qualsiasi condòmino può esigere tale prove in merito al corso di aggiornamento previsto dalla normativa.
I requisiti stabiliti dalla normativa vigente per svolgere la professione di amministratore di condominio sono numerosi, ma quelli che prenderemo in considerazione in questo caso sono principalmente due.
Il primo è quello di avere «frequentato un corso di formazione iniziale» e di svolgere «attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale». Tale formazione deve avere cadenza annuale, espressamente specificato da un decreto ministeriale. L’anno non è inteso in senso “solare” ma con riferimento all’entrata in vigore della normativa: pertanto l’obbligo di frequentazione dei corsi parte dal 9 ottobre e finisce il 9 ottobre dell’anno successivo. I corsi hanno una durata complessiva di anno, come una vera e propria scuola.
Nominare un professionista competente e aggiornato, secondo i canoni stabiliti dalla legge, fa parte dei diritti dei condòmini quindi ciascun inquilino ha diritto a richiedere l’esibizione dei titoli sopra citati.