L’assemblea di condominio è, a volte, un impegno poco piacevole e spesso si è pensato di assentarsi ad una di queste riunioni. Scopriamo se è davvero possibile.
Il condòmino che per motivi personali non possa presenziare fino al termine dell’assemblea può allontanarsi e, se lo ritiene necessario, delegare un altro condòmino. In questo modo si evita che le decisioni da prendere in seguito al suo allontanamento possano essere valide secondo i millesimi richiesti dalla legge.
Nel caso in cui avvenga quanto sopra è fondamentale che l’allontanamento venga riportato nel verbale, soprattutto nei casi in cui senza i millesimi di quel condòmino non si raggiunga la maggioranza richiesta dalla legge per la regolare costituzione dell’assemblea o per l’elezione di una delibera.
La giurisprudenza infatti chiarisce questo punto indicando l’annullabilità della delibera il cui verbale non consenta l’individuazione dei singoli condòmini che hanno votato a favore e quelli contro, quelli assenti e le rispettive quote millesimali.
I condòmini assenti sono intesi sia quelli che si sono assentati sin dall’inizio della riunione sia a coloro i quali si siano allontani durante il corso dell’assemblea.
Nel caso in cui si voglia lasciare la delega, la riforma del 2012, prevede che essa sia necessariamente scritta. Questo implica che il condòmino che debba temporaneamente o definitivamente assentarsi può continuare ad essere rappresentato attraverso un proprio delegato rilasciando a quest’ultimo una delega scritta, preparata anche in corso dell’assemblea stessa. Il rilascio della delega può avvenire anche direttamente nel verbale della riunione con la sottoscrizione del delegante.
Attenzione però perché nessun delegato può, nella singola assemblea e nel caso in cui i condòmini siano un numero maggiore di venti, rappresentare più di 1/5 dei condòmini e dei millesimi complessivi.
Ad ogni modo è tassativamente vietato dalla legge delegare l’amministratore condominiale per qualsiasi tipo di riunione.
Nel caso in cui il condòmino invece non dovesse delegare nessuno, la presidenza dell’assemblea dovrà verbalizzare l’allontanamento e poi verificare se senza i millesimi del condòmino vi siano comunque raggiunto i millesimi necessari per la regolare costituzione.
L’ultima possibilità per il condòmino che si allontana è quella di dichiarare a verbale di accettare espressamente quanto deciso dalla maggioranza durante l’assemblea.
Quindi è possibile mancare ad un’assemblea di condominio e volendo anche farsi rappresentare da un amico condòmino per questioni che ci interessano.